In vigore il D.M. 27.02.2020 recante disposizioni in materie di contrassegni per i vini DOCG e DOP
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.04.2020 ed in vigore dal 23.04.2020, il Decreto Ministeriale n. 2183 del 27.02.2020 ha dato attuazione al disposto dell’art. 48 comma 9 della L. n. 238/2016 relativo a “Contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP”, così regolamentando la produzione e la distribuzione della c.d. “fascette”.
Le fascette consistono in quel particolare contrassegno previsto per i vini DOCG e DOC, quale ulteriore e specifica disposizione per il confezionamento di tali tipologie di vini, atta a garantire l’autenticità del prodotto quale produzione di eccellenza nazionale. Sulle stesse, infatti, viene riprodotto il sigillo della Repubblica qualificandole, per l’appunto, come “contrassegno di Stato”.
Il Decreto, poi, oltre a definire le caratteristiche della fascetta all’art. 3, introduce alcune misure di semplificazione del processo di acquisizione dei contrassegni da parte degli operatori ed opera una sensibile riduzione dei relativi costi e della tempistica di distribuzione.
Tra le principali novità si segnalano:
- la riduzione dei costi dei contrassegni, che, secondo quanto indicato dal Mipaaft, sarà da un minimo del 12% fino ad un massimo del 20%, rispetto a quelli attualmente sostenuti dagli operatori, costi che sono fissati all’art. 9 del Decreto;
- la produzione dei contrassegni prima riservata all’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato S.p.A., viene ora consentita anche alle tipografie autorizzate, ossia quelle tipografie di cui l’IPZS può avvalersi, sentite le esigenze della filiera e in funzione della propria capacità produttiva aziendale. Tuttavia, tenuto conto che tali tipografie verranno selezionate attraverso procedure ad evidenza pubblica da parte dell’IPZS, di fatto quest’ultima manterrà una posizione di controllo. Al comma 6 dell’art. 5, poi, viene stabilito il termine di 90 giorni per l’evasione dell’ordine da parte dell’IPZS;
- per quanto riguarda la distribuzione dei contrassegni si farà riferimento agli organismi di controllo o ai Consorzi, quest’ultimi delegati dai primi per il tramite di apposite convenzioni;
- viene prevista la possibilità per le aziende titolari di codice ICQRF di ritirare, altresì, un quantitativo di contrassegni corrispondente al quantitativo di vino atto a divenire DO detenuto dall’imbottigliatore, mentre precedentemente era consentito solamente la consegna di fascette in base al prodotto certificato con allungamento dei tempi di confezionamento del prodotto. Il tutto comunque dovrà essere oggetto di tracciabilità, nonché di controllo da parte degli organismi a ciò deputati;
- viene introdotto un nuovo formato di contrassegno di piccole dimensioni per rispondere alle esigenze manifestate in tal senso dalle imprese in relazione alla varietà de formati delle bottiglie;
- viene, infine, introdotto il sistema di controllo e tracciabilità alternativo all’uso della fascetta per i vini DOP e IGT, che prevede in particolare l’apposizione in chiaro su ogni recipiente del c.d. sistema alfanumerico univoco non seriale fornito da appositi provider indicati nell’elenco istituito dal Mipaaft. L’art. 10 comma 12, inoltre, impegna il Ministero ad una futura verifica sull’implementazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo, verifica da effettuarsi entro un anno dalla pubblicazione del documento tecnico recante le specifiche per l’emissione dei suddetti codici alfanumerici. All’esito della verifica, il Ministero, laddove ne ravvisasse la necessità, potrà adottare ulteriori misure volte a migliorare la funzionalità del sistema di controllo e tracciabilità.
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