Inadempimenti Covid-19 e la nuova ipotesi di mediazione obbligatoria
L’emergenza sanitaria sta tuttora ingenerando, in capo ai diversi operatori economici, tensioni economiche e finanziarie con conseguente aumento del contenzioso legato a situazioni di difficoltà nel far fronte agli impegni contrattuali assunti, specie per coloro che operano nei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento.
Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle difficoltà che molte imprese, professionisti ed operatori economici hanno nel riuscire a corrispondere regolarmente i canoni di locazione, alle controversie sorte per forniture non pagate, in tutto o in parte, ai mancati regolari incassi, alle richieste di rimborso nel settore turistico-alberghiero, alle cancellazioni di eventi musicali, spettacoli, biglietti aerei ecc.
Sul punto, di recente è intervenuto il legislatore prevedendo una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per il contenzioso relativo alle obbligazioni contrattuali inadempiute in conseguenza della pandemia.
Infatti, la legge n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata in G.U. il 29 giugno 2020 n. 162 ha convertito con modifiche il D.L. 30.4.20 n. 28 introducendo un’importante novità costituita dalla previsione di cui al comma 1-quater dell’art. 3, d.l. n. 28/2020, inserito in sede di conversione dalla l. n. 70/2020 che ha appunto introdotto una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria” aggiungendo all’art. 3 del d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni in L. n. 13/2020, il comma 6-ter.
All’art. 3 del d.l. 23.2.20 n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 dopo il comma 6-bis è inserito il seguente comma 6-ter che recita testualmente infatti: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Per maggior completezza, si ricordi anche il comma 6-bis che era stato aggiunto durante l’emergenza epidemiologica dal Decreto-Legge n. 18 del 2020 il quale espressamente sancisce: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Si rileva tuttavia come il legislatore, nell’introduzione della nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, abbia da una parte ampliato il presupposto applicativo del comma 6-ter, posto che lo stesso riguarda in maniera più ampia gli inadempimenti “dovuti al rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto o comunque disposte durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”, e quindi non soltanto in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento di cui al d.l. n. 6/2020, come previsto invece dal comma 6-bis.
Di contro, si segnala però che mentre il comma 6-bis fa riferimento all’esclusione della “responsabilità civile” per i danni cagionati per il mancato o ritardato adempimento di “qualsiasi obbligazione”, diversamente il comma 6-ter si riferisce alle sole controversie in materia di obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che, stando ad una prima interpretazione letterale della norma, parrebbero escluse dalla nuova ipotesi di mediazione obbligazione le controversie derivanti da fonte diversa da quella contrattuale.
Tale interpretazione rischierebbe a nostro avviso di apparire eccessivamente rigorosa e limitativa rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, per cui si auspica venga fatta chiarezza quanto prima, anche dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina, in un contesto normativo già di per sé disorganico.
Ciò premesso, tale strumento deve essere in ogni caso tenuto in debita considerazione, specie dalle imprese che vogliano evitare di subire eventuali avventate iniziative da parte dei creditori.
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Angela Allevato
Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, conv. L. 120/2020) e le modifiche al TU della Vite e del Vino (L. n. 238/2016)
Il Decreto Semplificazioni è intervenuto su più fronti al fine di porre in essere delle misure idonee a snellire la burocrazia e ad incentivare la ripresa dell’economia, adottando delle misure specifiche in ambito agricolo e vitivinicolo.
Con riferimento a tale ultimo settore, in particolare, l’art. 43 co. 4 del D.L. n. 76/2020 già nella sua prima stesura apportava una serie di modifiche al TU della Vite e del Vino prevendendo, in particolare, l’eliminazione del termine dei 5 giorni per l’invio della comunicazione preventiva all’ufficio territoriale in relazione alla produzione del mosto cotto e taluni prodotti derivati, nonché dei meccanismi di deroga ad alcuni adempimenti dettati dal TU in caso di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente ed, altresì, qualora nei suddetti casi, vengano adottati provvedimenti restrittivi da parte dell’Autorità stessa.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), sono entrate in vigore ulteriori modifiche alla L. n. 238/2016, contenute nel nuovo art. 43 ter.
Di seguito, pertanto, al fine di consentire una complessiva disamina delle novità normative così introdotte, riportiamo il testo degli articoli della L. n. 238/2016 oggetto delle recenti modiche, comparando la loro vecchia versione a quella nuova.
Ante D.L. n. 76/2020,
conv. L. 11 settembre 2020, n. 120 |
Post D.L. n. 76/2020, conv. L. 11 settembre 2020, n. 120 |
Art. 10 comma 1 | |
Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento | |
Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno. |
Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 15 luglio al 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 12 comma 2 | |
Produzione di mosto cotto | |
È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività. |
È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o con espressioni similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale. |
Art. 14 comma 1 | |
Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva
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La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all’ufficio territoriale. | La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere eseguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regola-mento (UE) n. 251/2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate all’ufficio territoriale. |
Art. 16 comma 2 | |
Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
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La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all’ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. | La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L’ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. |
Art. 31 comma 5 | |
Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione | |
La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. | La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello», fatte salve le denominazioni preesistenti. |
Art. 33 comma 1 | |
Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG | |
Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. | Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC. |
Art. 38 comma 7 | |
Riclassificazioni, declassamenti e tagli | |
Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime. | Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. |
Art. 38 comma 7 bis (NUOVO) | |
In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.
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Art. 41 comma 5 | |
Consorzi di tutela
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Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettua-te dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea, sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordo con le regioni. L’attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell’esecuzione di tali attività per la denominazione di competenza. | Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione Europea, sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordo con le regioni. L’attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. |
Art. 46 | |
Sistemi di chiusura dei contenitori | |
Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell’Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF. | ABROGATO |
Art. 64 comma 2 | |
Controlli e vigilanza sui vini a DO o IG | |
Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell’iscrizione nell’elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. | Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. |
Per eventuali informazioni, richieste o commenti restiamo a Vostra completa disposizione al seguente indirizzo mail: info@lexive.it
Lucia Dalla Guarda