Inadempimenti Covid-19 e la nuova ipotesi di mediazione obbligatoria
L’emergenza sanitaria sta tuttora ingenerando, in capo ai diversi operatori economici, tensioni economiche e finanziarie con conseguente aumento del contenzioso legato a situazioni di difficoltà nel far fronte agli impegni contrattuali assunti, specie per coloro che operano nei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento.
Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle difficoltà che molte imprese, professionisti ed operatori economici hanno nel riuscire a corrispondere regolarmente i canoni di locazione, alle controversie sorte per forniture non pagate, in tutto o in parte, ai mancati regolari incassi, alle richieste di rimborso nel settore turistico-alberghiero, alle cancellazioni di eventi musicali, spettacoli, biglietti aerei ecc.
Sul punto, di recente è intervenuto il legislatore prevedendo una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per il contenzioso relativo alle obbligazioni contrattuali inadempiute in conseguenza della pandemia.
Infatti, la legge n. 70 del 25 giugno 2020, pubblicata in G.U. il 29 giugno 2020 n. 162 ha convertito con modifiche il D.L. 30.4.20 n. 28 introducendo un’importante novità costituita dalla previsione di cui al comma 1-quater dell’art. 3, d.l. n. 28/2020, inserito in sede di conversione dalla l. n. 70/2020 che ha appunto introdotto una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria” aggiungendo all’art. 3 del d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni in L. n. 13/2020, il comma 6-ter.
All’art. 3 del d.l. 23.2.20 n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 dopo il comma 6-bis è inserito il seguente comma 6-ter che recita testualmente infatti: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Per maggior completezza, si ricordi anche il comma 6-bis che era stato aggiunto durante l’emergenza epidemiologica dal Decreto-Legge n. 18 del 2020 il quale espressamente sancisce: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Si rileva tuttavia come il legislatore, nell’introduzione della nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, abbia da una parte ampliato il presupposto applicativo del comma 6-ter, posto che lo stesso riguarda in maniera più ampia gli inadempimenti “dovuti al rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto o comunque disposte durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”, e quindi non soltanto in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento di cui al d.l. n. 6/2020, come previsto invece dal comma 6-bis.
Di contro, si segnala però che mentre il comma 6-bis fa riferimento all’esclusione della “responsabilità civile” per i danni cagionati per il mancato o ritardato adempimento di “qualsiasi obbligazione”, diversamente il comma 6-ter si riferisce alle sole controversie in materia di obbligazioni contrattuali, con la conseguenza che, stando ad una prima interpretazione letterale della norma, parrebbero escluse dalla nuova ipotesi di mediazione obbligazione le controversie derivanti da fonte diversa da quella contrattuale.
Tale interpretazione rischierebbe a nostro avviso di apparire eccessivamente rigorosa e limitativa rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, per cui si auspica venga fatta chiarezza quanto prima, anche dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina, in un contesto normativo già di per sé disorganico.
Ciò premesso, tale strumento deve essere in ogni caso tenuto in debita considerazione, specie dalle imprese che vogliano evitare di subire eventuali avventate iniziative da parte dei creditori.
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Angela Allevato