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by Lexive
Giurisprudenza5 Maggio 20200 comments

LEGGE N. 3/2012: SOVRAINDEBITAMENTO e NUOVO CODICE DELLA CRISI

Più che mai di interesse attuale risulta oggi essere la Legge n. 3 del 27.01.2012, con cui il Legislatore Italiano ha disposto alcune procedure che consentono di risolvere la situazione debitoria di privati e soggetti non fallibili in genere. L’emergenza sanitaria, con le limitazioni imposte dai vari DPCM che sono stati emanati a tutela della salute pubblica, potrà comportare ripercussioni economiche importanti per famiglie ed imprese, anche aggravando situazioni di sovraindebitamento preesistenti che potranno essere trovare una via d’uscita grazie agli istituti previsti dalla Legge n. 3/2012.

Senza presunzione di esaustività, il presente articolo mira ad evidenziare gli aspetti principali di tali istituti.

 

Che cos’è il sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento consiste in una situazione di perdurante squilibrio tra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà in capo al debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la sua definitiva incapacità di adempiervi regolarmente.

 

Quali sono i vantaggi della Legge n. 3/2012?

Il ricorso alle procedure disciplinate dalla Legge n. 3/2012 consente al debitore di poter rinegoziare la propria situazione debitoria divenuta insostenibile e, a seguito dell’accoglimento dell’istanza da parte del Giudice, di bloccare tutte le azioni nei confronti del proprio patrimonio di quei creditori che abbiano causa o titolo anteriore.

A seguito dell’accoglimento della domanda da parte del Giudice e della compiuta esecuzione della procedura secondo quanto omologato dal Tribunale, il debitore consegue l’esdebitazione della propria situazione patrimoniale. Tale esdebitazione consegue automaticamente, con l’eccezione della Liquidazione del Patrimonio, dove dovrà essere oggetto di un autonomo e successivo procedimento.

 

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012?

Possono ricorrere agli istituti della Legge n. 3/2012 i privati consumatori, gli enti privati non commerciali e gli imprenditori non fallibili, ossia che non possono essere assoggettati alle ordinarie procedure concorsuali, in quanto non svolgono attività commerciale o sono soggetti sotto la soglia fallimentare ex art. 1 R.D. n. 267/1942.

Possono, pertanto, ricorrere alle procedure ivi previste anche i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, i soci di società di persone “sotto soglia”, i professionisti e le start up innovative.

 

Chi non può accedere alle procedure di sovraindebitamento ex Legge 03/2012?

Sono esclusi i soggetti che possono essere sottoposti a procedura concorsuale, i soggetti che hanno già fatto ricorso agli istituti ex Legge n. 3/2012 negli ultimi 5 anni, i soggetti che, ammessi ai benefici della Legge n. 3/2012, anche per fatto a loro non imputabile, si sono visti revocare il provvedimento di ammissione, nonché i soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale ed economica.

 

Quali sono le procedure previste della Legge n. 3/2012?

Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 sono tre: il Piano del Consumatore, l’Accordo del Debitore e la Liquidazione del Patrimonio.

Piano del Consumatore: consiste in una proposta del debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti. Tale proposta può prevedere sia la cessione di parte del patrimonio del debitore, sia lo stralcio di parte dei debiti. È approvato e reso esecutivo dal Giudice tramite omologa. A tale procedura può accedere solamente il privato consumatore, da intendersi come persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Accordo del Debitore: consiste anch’esso in una proposta del debitore, ma, a differenza del piano del consumatore, richiede l’accettazione da parta di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, quale condizione necessaria per l’omologa da parte del Giudice.

Liquidazione del Patrimonio: con tale procedura il debitore offre di adempiere ai propri debiti mettendo a disposizione tutto il suo patrimonio. Il Tribunale, pertanto, nominerà un Liquidatore, il quale avrà il compito di vendere tutti i beni del debitore, esigere o cedere i crediti, realizzare il valore economico del tutto e distribuirlo ai creditori pro quota.

Restano esclusi dalla procedura di liquidazioni:

  1. a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  2. b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
  3. c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 del codice civile;
  4. d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Come si accede alle procedure di sovraindebitamento?

Ogni procedura presenta delle proprie peculiarità.

In linea generale, in ogni caso, si accede alle singole tramite una domanda da presentare al Tribunale competente (quello del luogo ove il debitore ha il centro dei suoi interessi principali: residenza, sede legale…), con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Mentre nella Liquidazione del Patrimonio, come sopra evidenziato, viene nominato un Liquidatore, per quanto riguarda il Piano del Consumatore e l’Accordo del Debitore, il Tribunale nominerà un Professionista Abilitato per la valutazione di fattibilità della proposta del debitore, che, se positivo, consentirà il successivo passaggio avanti all’Autorità Giurisdizionale per l’approvazione e l’omologa.

Il Giudice verificherà, altresì, l’idoneità della proposta ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.), nonché verificherà che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere, aggravando il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ciò che andrà a valutare il Tribunale, pertanto, sarà anche un profilo di meritevolezza di accoglimento della domanda del debitore.

Ed infine, si segnale che, mentre il beneficio dell’esbeditazione consegue automaticamente al buon esito delle procedure relative al Piano del Consumatore e dell’Accordo del Debitore, con riferimento alla Liquidazione del Patrimonio, conclusa la stessa positivamente, il debitore sarà ammesso al beneficio dell’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui, tramite apposita ed ulteriore domanda da presentare nel termine di un anno dalla chiusura della procedura. Con il provvedimento di accoglimento, il giudice dichiarerà inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

 

Cosa sono gli Organismi di Composizione della Crisi?

Sono enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità, ed iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Sono iscritti di diritto in tali registri gli Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 580/93, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a), della Legge n. 328/00, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

 

Cosa cambia con il Codice della Crisi (D. Lgs. n. 14/2019)?

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 è stata rinviata al 1° settembre 2021 per effetto del D.L. 08 aprile 2020 in attesa di conversione. Le procedure di sovraindebitamento, oggi disciplinate dalla L. n. 03/2012, troveranno, quindi, compiuta trattazione all’interno del Codice della Crisi d’Impresa, che ne assorbirà la disciplina e ne detterà significative innovazioni.

Ecco le principali novità:

  • Viene introdotta l’esdebitazione del debitore nullatenente, che permette a tutti coloro che non hanno nulla di liberarsi dei debiti, per una sola volta nella vita.
  • Soggetti: oltre all’elencazione dei soggetti destinatari ex art. 2 co. lett. c) del D. Lgs. 14/2019, conclusa con la formula residuale “e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale”, all’art. 66 viene altresì individuata la famiglia come soggetto unitario e destinatario della singola procedura.
  • Procedure: vengono rinominate in Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (in luogo del Piano del Consumatore), Concordato Minore (in luogo dell’Accordo del Debitore) e Liquidazione Controllata (in luogo della Liquidazione del Patrimonio).
  • Concordato Minore: andrà a sostituire quello che oggi è l’Accordo del Debitore e sarà riservato solamente alle imprese. Tale procedura prevede che il piano di rientro dai debiti dovrà consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale. Ai fini della sua approvazione sarà sufficiente il consenso di tanti creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  • Liquidazione Controllata: a differenza della Liquidazione del Patrimonio, l’esdebitazione conseguirà automaticamente all’esito del procedimento e non sarà necessario un nuovo intervento del Giudice.
  • Assistenza Legale: esclusa per ristrutturazione dei debiti e liquidazione giudiziale, permane solo per il Concordato Minore.

Lucia Dalla Guarda

Per eventuali informazioni, richieste o commenti restiamo a Vostra completa disposizione al seguente indirizzo mail: info@lexive.it

 

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